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I lavoratori richiedenti la pensione anticipata in “quota 100” potranno prestare normale attività lavorativa durante la “finestra” in quanto il requisito della cessazione del rapporto di lavoro deve essere perfezionato prima (anche il giorno precedente) della data di decorrenza del trattamento pensionistico.
La pensione anticipata in “quota 100” è totalmente incompatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale nel limite di E. 5.000,00 lordi annui. Lo stabilisce il comma 3 dell’art. 14 del d.l. 4/2019.

L’incompatibilità opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia. Decorso tale termine, il pensionato potrà percepire liberamente redditi di lavoro subordinato, parasubordinato e/o autonomo.
La violazione della restrizione prevista dal citato comma 3, comporta la sospensione del trattamento pensionistico in “quota 100” per l’intero anno nel corso del quale è stato percepito il reddito da lavoro autonomo o da dipendente con restituzione di tutte le quote di pensione eventualmente erogate.

L’incumulabilità opera anche per la medesima tipologia di redditi prodotti all’estero. L’INPS, nell’ambito del controllo del rispetto dei requisiti di non cumulabilità, attiverà le necessarie verifiche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate. Sarà in ogni caso onere del pensionato, comunicare all’INPS la percezione di redditi dai quali deriva l’incumulabilità.

Sulla cumulabilità dei redditi, si è in attesa di una ulteriore circolare esplicativa dell’INPS nella quale, si auspica, vi sia una elencazione dettagliata dei redditi “cumulabili” (per esempio redditi di capitale) e “incumulabili”, in quanto una errata valutazione dei redditi che potrebbero essere percepiti comporterebbe danni considerevoli al pensionato.