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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 31 Dicembre 2019 n. 110 ha dato attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019 in merito alle compensazione dei crediti di imposta nel mod. F24, in particolare ha individuato i codici tributi per i quali la compensazione dei crediti può avvenire solo mediante presentazione telematica e quelli per i quali la compensazione opera solo dopo la presentazione della dichiarazione.

Va preliminarmente sottolineato che, come per i crediti IVA, la compensazione dei crediti da imposte sui redditi, IRAP, addizionali e imposte sostitutive superiori a E. 5.000,00, possono essere portati in compensazione solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione. La norma in esame, inoltre, ha esteso l’obbligo della presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fiscoonline e Entratel) anche per i crediti maturati dai sostituti di imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

CREDITI COMPENSABILI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La Risoluzione sopra citata ha individuato i codici tributi per i quali la compensazione oltre E. 5.000,00 è possibile solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione. Si tratta di crediti derivanti da imposte sotitutive, imposte e addizionali sui redditi, Irap e IVA. Nell’elenco fornito dall’Agenzia, non risultano ricompresi i crediti del sostituto di imposta (codici tributo 6781, 6782, 6783), ne consegue che, tali crediti, possono essere posti in compensazione (previa presentazione del mod. F24 con modalità telematiche) anche prima della presentazione della dichiarazione.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MOD. F24

L’obbligo di presentazione telematica del mod. F24 riguarda tutti i contribuenti (anche non titolari di partita IVA) e i sostituti di imposta che indichino in compensazione crediti derivanti dai codici tributo indicati dall’Agenzia con la Risoluzione n. 110. Per quanto riguarda il sostituto di imposta, l’obbligo di presentazione telematica del mod. F24 vale sostanzialmente per tutti i crediti, in particolare:

  • Crediti da conguaglio di fine anno;
  • Crediti da assistenza fiscale (crediti da 730);
  • Bonus DL 66/2014 (Bonus Renzi);
  • Crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione;
  • Crediti derivanti da Dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770).

La presentazione telematica dei mod. F24 con i crediti di cui sopra è obbligatoria già dal mod. F24 scadente il 16/01/2020.

Sulla base delle nuove disposizioni normative sopra illustrate, con effetto dal 16/01/2020 l’unica modalità di pagamento dei mod. F24 con presenza di compensazioni di crediti è quella telematica. Sono esclusi solo i contribuenti che non hanno crediti in compensazione i quali possono continuare ad utilizzare le funzioni di home banking per i pagamenti dei mod. F24.