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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

COSA PREVEDE?

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolga una attività lavorativa (anche formativa o di volontariato) nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la “certificazione verde COVID-19” (Green Pass) o la “certificazione di esenzione dalla vaccinazione”.

La platea dei soggetti obbligati è quindi quasi totalitari, include infatti i lavoratori dipendenti (compresi colf e badanti), stagisti, tirocinanti, lavoratori autonomi, titolari d’azienda, soci, liberi professionisti, e più in generale chiunque acceda ad un luogo di lavoro ai fini lavorativi.

CHI EFFETTUERA’ I CONTROLLI?

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di tutto il proprio personale (anche di quello destinato a svolgere attività lavorativa presso altri soggetti) e dei soggetti terzi che accedono ai propri luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro potrà delegare, entro il 15 Ottobre 2021, uno o più soggetti alla verifica delle certificazioni Covid-19 o della certificazione di esenzione dalla vaccinazione di tutti i lavoratori, con atto nel quale dovranno essere indicate le modalità operative per l’organizzazione dei controlli.

COME AVVERRANNO I CONTROLLI?

  1. l’incaricato al controllo chiederà all’utente di mostrare il QR code del suo certificato;
  1. tramite la app “VerificaC19” (*) funzionante anche senza connessione internet, verrà letto il QR code e ne verrà verificata l’autenticità;
  2. avvenuta la verifica del QR code, la app mostrerà le informazioni principali in esso contenute:
    • nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato;
    • validità del certificato (spunta blu per Green Pass valido per l’Italia, spunta verde per Green Pass valido in Italia e Europa, spunta rossa per certificato non valido).

Il soggetto incaricato potrà procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dalla app VerificaC19 e quelli di un documento di identità mostrato dall’interessato.

Poiché le informazioni raccolte hanno natura di dati sensibili, si invita al coordinamento con i responsabili della Privacy

COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE NON E’ IN POSSESSO DI GREEN PASS?

I lavoratori, qualora non siano possesso della certificazione verde (o blu) COVID-19 o della certificazione di esonero al momento dell’accesso al luogo di lavoro, non possono prendere servizio e vengono automaticamente considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, senza tuttavia incorrere in conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

SANZIONI

È prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è, invece, prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

COSA NON FARE

  • è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
  • è vietato assumere o conservare alcuna informazione relativa al controllo del lavoratore;
  • è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
  • dovrà essere dichiarata solo l’avvenuta verifica del Green Pass e non l’idoneità del lavoratore a permanere all’interno della Ditta;
  • nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, non consentire l’ingresso del lavoratore e chiedere supporto al datore di lavoro o ai responsabili incaricati;
  • far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
  • è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del

Green Pass.

Stante le criticità emerse dalla natura del provvedimento e in attesa di chiarimenti, si ritiene che possano essere modificate le disposizioni sopra elencate. Sarà nostra premura aggiornarvi.

Di seguito il link per scaricare l’App:
Per dispositivi Apple: https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117Per altri dispositivi: Play store:https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US