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Con circolare n. 121 del 06/09/2019, l’INPS ha dato attuazione all’applicazione dell’aumento del contributo addizionale NASPI dovuto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato così come statuito dal Decreto Dignità (Legge 96/2018). La citata norma ha stabilito che “il contributo addizionale (quello base è pari a 1,40%) è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.” La norma esclude espressamente da tale onere il rapporto di lavoro domestico, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 1525/1963 (elenco che determina le attività stagionali), gli operai agricoli, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il rinnovo di un contratto a tempo determinato presuppone un iniziale rapporto di lavoro a termine seguito da una interruzione e da una successiva assunzione, anche con differenti motivazioni, nell’ambito della durata massima stabilita dalla norma pari a 24 mesi. Con decorrenza dal 14 Luglio 2018, pertanto, ogni rinnovo del contratto a termine comporta un incremento del contributo base (1,4%) nella misura di 0,5% per ciascun rinnovo. Ne consegue che per il primo rinnovo il contributo Naspi sarà pari a 1,90%, per il secondo rinnovo 2,4%, per il terzo rinnovo il 2,9% e così via. La maggiorazione contributiva complessiva è oggetto di restituzione qualora il datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato il contratto a termine oppure assuma a tempo indeterminato un lavoratore precedentemente occupato a temine a condizione che l’assunzione avvenga nei sei mesi dalla cessazione del rapporto. La maggiorazione contributiva non è dovuta nei casi di proroga dei contratti di lavoro a termine di prima sottoscrizione.