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Di seguito una sintesi delle principali novità in ambito pensionistico previste dalla Legge di Bilancio (L.30 dicembre 2020, n. 178).

OPZIONE DONNA (Art. 1 comma 336)
Confermata anche per l’anno 2021 la possibilità di accedere all’anticipazione pensionistica “Opzione Donna”, introdotta da Legge Maroni (art 1 comma 9 L. 243/04), regolata nuovamente dalla cd Riforma Fornero, e confermata da L.160/2019 e Legge di Bilancio 2020.
I requisiti da maturare entro il 31.12.2020 sono:

  • Età pari a 58 anni per lavoratrici dipendenti pubbliche e private o 59 anni per lavoratrici autonome (iscritte alla gestione artigiani o commercianti);
  • 35 anni di contribuzione effettiva, al netto dei periodi di contribuzione figurativa quali malattia, disoccupazione ecc.

Le lavoratrici conseguiranno il diritto al trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti prima detti, nel caso di lavoratrici dipendenti e 18 mesi per lavoratrici autonome. La richiesta di accesso comporterà la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non è richiesto invece terminare l’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma. L’importo del trattamento di pensione sarà interamente calcolato con il sistema contributivo.

APE SOCIALE (art 1 comma 339)
È stata prorogata fino al 31.12.2021 la possibilità di beneficiare del cd Ape sociale, introdotto in via sperimentale dalla Legge n. 232/2016, che consiste nella erogazione anticipata del trattamento di pensione da parte dell’INPS fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.
Possono richiedere l’Ape Sociale:

  • Disoccupati che hanno terminato di percepire da almeno 3 mesi la NASPI a seguito di:
    • Cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo;
    • Dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale;
    • Scadenza del rapporto di lavoro a termine a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione, almeno 18 mesi di lavoro
  • Caregivers – Lavoratori che da almeno 6 mesi assistono i soggetti di seguito elencati che presentino disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992: coniuge, l’unito civilmente, genitore convivente, parente di primo grado convivente, parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto 70 anni o sia affetta da patologie invalidanti;
  • Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiori a 74%;
  • Lavoratori dipendenti addetti a lavori gravosi da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero 6 anni negli ultimi 7.

Oltre ai requisiti sopra indicati, è necessario avere una età anagrafica di almeno 63 anni            ed un minimo di 30 anni di contributi versati. Per i lavoratori impiegati nelle attività gravose la contribuzione minima versata deve essere di almeno 36 anni. Per le donne, il requisito contributivo è ridotto di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
L’importo dell’indennità corrisponde alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro lordi) oppure a 1.500 euro lordi nel caso in cui la pensione calcolata risulti superiore a tale importo.
Verrà erogata mensilmente per 12 mensilità annue fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
L’APE sociale risulta compatibile con l’attività di lavoro dipendente o parasubordinato nel limite E. 8.000,00 lordi annui e lavoro autonomo nel limite di E. 4.800,00 lordi annui, pena decadenza della prestazione e recupero di quanto percepito nel corso dell’anno in cui si è superato il limite.

ISOPENSIONE (art 1 comma 345)
Viene confermata anche per il 2021 lo scivolo pensionistico “Isopensione”.  Vi accedono i lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti subordinatamente ad un accordo sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. I datori di lavoro assumono l’impegno a corrispondere ai lavoratori coinvolti:

  • Prestazioni economiche di ugual importo al trattamento pensionistico spettante al momento della cessazione calcolato secondo le regole vigenti;
  • Versamento all’INPS della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Possono accedervi i lavoratori che nei sette anni successivi alla cessazione, raggiungeranno i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipata.

CONTRATTI DI ESPANSIONE (art 1 comma 349)
A seguito della Legge di Bilancio 2021, potranno accedere, per l’anno 2021, al contratto di espansione, regolato dal DL 148/2015 e successive modifiche, non solo le aziende con un organico superiore a 1.000 dipendenti ma anche:

  • Aziende con organico non inferiore a 500 unità, alle quali è applicabile anche la previsione dell’art. 5 DL 148/2015;
  • Aziende con organico non inferiore a 250 unità, alle quali è applicabile solo l’art 5 bis DL 148/2015.

Il computo delle unità può essere fatto anche nell’ambito di aggregazione di imprese stabili con una unica finalità produttiva o di servizi.

PART TIME VERTICALE CICLICO (art 1 comma 350)
Importante modifica è stata introdotta per i contratti di part time verticale ciclico, cioè coloro che rendono la prestazione lavorativa solo per una parte dell’anno o del mese. Con la Legge di Bilancio 2021, a tali soggetti è riconosciuto come periodo computabile ad anzianità contributiva, il numero di settimane utili rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimane previsto. In pratica se prima al part time ciclico venivano riconosciute solo le settimane di effettiva prestazione lavorativa quindi senza raggiungimento del numero massimo di 52 settimane annue, con la modifica di cui al comma 350, anche tali lavoratori avranno diritto all’accredito di 52 settimane annue con eventuale decurtazione in caso di compensi inferiori al minimale annuo.
I soggetti ai quali è scaduto prima del 01.01.2021 il contratto a tempo parziale ciclico, possono ottenerne il riconoscimento del maggior periodo contributivo utile ai fini del diritto a pensione, con apposita domanda all’INPS.