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Con il D.L. 13 marzo 2021 nr. 30 sono state introdotte “Misure urgenti volte a fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

In particolare analizzeremo l’art 2 “Congedi per genitori e bonus baby-sitting”

  • LAVORO AGILE

I genitori con figli conviventi con età inferiore a 16 anni hanno la possibilità di svolgere in modalità agile il proprio lavoro, fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui:
-sia prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
-il figlio abbia contratto infezione Covid;
-in caso di quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque sia avvenuto.

Ricordiamo che fino al 30 aprile 2021, il lavoro agile è attivabile con procedura semplificata. Dopo tale data, per usufruire della modalità di lavoro agile, bisognerà stipulare accordi individuali con i lavoratori subordinati ai sensi della L. 81/2017, salvo eventuali proroghe.

  • CONGEDO PARENTALE

I lavoratori dipendenti che non hanno la possibilità di effettuare smart working, hanno diritto ad un congedo parentale ai quali verrà corrisposto direttamente dall’INPS, una indennità pari al 50% della retribuzione globale giornaliera (art 23 D. Lgs. n. 151/2001), esclusi i ratei di mensilità aggiuntive, nel caso in cui i) il figlio sia convivente con età inferiore a 14 anni ed abbia contratto il virus Covid-19, ii) sia in quarantena fiduciaria o ii) ci sia la sospensione dell’attività didattica in presenza. Tale importo darà diritto a contribuzione figurativa.

Il congedo parentale verrà riconosciuto anche a genitori con figli con disabilità accertata ai sensi dell’art 4 comma 1 L. 104/1992 nel caso in cui: i) siano iscritti a scuole con sospensione dell’attività didattica in presenza oppure ii) siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali è stata disposta la chiusura.

Nell’ipotesi in cui il figlio abbia un età compresa tra i 14 e 16 anni, il lavoratore dipendente avrà diritto ad astenersi dal lavoro nel caso di quarantena fiduciaria, contrazione del virus e attivazione della DAD, ma non verrà riconosciuta alcuna indennità e contribuzione figurativa. Uniche tutele previste in questo caso sono il divieto di licenziamento per assenze e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il diritto alla fruizione di entrambi i congedi può essere esercitato da un solo genitore alla volta.

Gli eventuali congedi parentali fruiti dai genitori dal 1 Gennaio 2021 fino al 13 Marzo 2021, durante i periodi di didattica a distanza, quarantena o infezione da Covid-19 del figlio, possono essere convertiti in congedo parentale indennizzato come sopra detto.

  • BONUS BABY-SITTING

Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, Lavoratori Autonomi, comparti della Pubblica Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico impiegati per l’emergenza Covid-19 e dipendenti del Sistema Sanitario (pubblico o accreditato), che abbiano figli conviventi minori di 14 anni, è previsto:

– Bonus per servizio Baby-sitting, dell’importo massimo di 100,00 euro settimanali, corrisposto mediante Libretto Famiglia (art 54-bis DL. 50/2017) nel caso in cui vi sia sospensione dell’attività didattica, quarantena fiduciaria o infezione da Covid-19 del figlio.

– Bonus per iscrizione a centri estivi o esercizi integrativi per l’infanzia in centri educativi territoriali o centri con funzione educativa e ricreativa, sempre pari a 100,00 euro settimanali ed erogato direttamente al richiedente.

  • ALTERNATIVITA’ DELLE PRESTAZIONI

E’ importante sottolineare che, come indicato dal comma 7 dell’art 2 DL n. 30/2021, le tutele offerte dalla norma sono alternative tra loro: nel caso in cui, ad esempio, un lavoratore subordinato presti la propria attività in smart working come da comma 1 art 2, per le medesime giornate, non potrà essere richiesto il bonus baby-sitting, ne’ usufruire di congedi parentali.