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Con il D. Lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro), il legislatore del Jobs Act era intervento sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa prevedendo, con l’art. 2, che “A far data del 1 Gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro”.

Il legislatore del post Jobs Act ha inteso restringere e rendere ancor più complesso il ricorso a questa tipologia contrattuale tanto che con la legge del 02/11/2019 n. 128 che ha convertito il D.L. 03/09/2019 n. 101, l’articolo sopra menzionato è stato così rimodulato “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

Alla luce del nuovo testo, la conversione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato opera anche quando la prestazione resa non è esclusivamente personale in quanto la norma ritiene sufficiente che vi sia una prevalenza.

Il regime subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione risultino organizzate dal committente e non solo per quanto attiene ai tempi e ai luoghi ma in senso molto più ampio e inclusivo.

L’ultimo punto introdotto dalla Legge 128/2019, inoltre, ha voluto ricomprendere anche forme molto più attuali legate alla organizzazione digitale del lavoro.

In estrema sintesi, le collaborazioni coordinate e continuative sono in fase di estinzione perché di difficile attuazione o comunque facilmente soggette al recupero nell’alveo del lavoro subordinato.

A mero titolo informativo, le novità introdotte dalla citata Legge 128/2019 non sono applicabili per:

  • le collaborazioni normate dagli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • le attività prestate degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • le collaborazioni rese a fini istituzionali alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
  • le collaborazioni rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni.